LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.07 - Edifici di culto
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche

CAPO III
 Modifiche all' articolo 7- ter
della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20,
recante interventi a favore dell' edilizia di culto
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 ter, L.R. 20/1983.
Art. 9
 Norma transitoria
1. La disposizione di cui all' articolo 8 si applica anche alle domande di finanziamento presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non sia stato ancora emesso il formale provvedimento di concessione.