LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 57
 Strutture turistiche
(programmi 3.5.2. e 3.5.3.)
La spesa di lire 1.700 milioni per l' anno 1987, come autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, ridotta con l' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, viene suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1987 e lire 1.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 10.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con il quarto comma dell' articolo 43 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1987-1989.