LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/1987
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura

Art. 6
 
1. La domanda di cui all' articolo 5, con la prevista documentazione, deve pervenire all' ente gestore entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.