LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/1987
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura

Art. 2
 
1. La cessione in proprietà degli immobili, nell' ipotesi di acquirente di cui alla lettera a) del comma 2 dell' articolo 1, può essere richiesta:
a) da parte del locatario od affittuario o di chi abbia, comunque, in uso il bene immobile, ovvero da parte di un componente il nucleo familiare;
b) da parte del rappresentante legale della società cooperativa che utilizzi l' immobile per scopi inerenti alla propria attività.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 40/1991