LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/1987
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura

Art. 11
 
1. Il prezzo di cessione degli immobili di cui all' articolo 10 è determinato sulla base di una perizia di stima eseguita dal competente organo tecnico regionale, nella quale si tiene conto, in detrazione:
a) delle migliorie eventualmente apportate all' immobile stesso da parte del richiedente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili;
b) dell' ammontare dei pagamenti rateali già effettuati dai soggetti di cui alla lettera a) dell' articolo 10, rivalutati alla data della stima.

1 bis. In considerazione delle finalità sociali degli interventi abitativi previsti dalla legge 31 marzo 1955, n. 240, il prezzo, determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto di una percentuale pari al 20% quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e pari al 10% negli altri casi, secondo quanto previsto dall' articolo 70 della legge regionale n. 75/82.
2. L' acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo di acquisto anche in forma rateale, con le modalità di cui al comma 2 dell' articolo 3.
3. Le domande dei soggetti interessati, di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 10, devono pervenire, con la relativa documentazione, all' Amministrazione regionale entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
4. Le domande dei soggetti interessati devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, da cui risulti che gli stessi rientrano in uno dei casi previsti dall' articolo 10.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 40/1991
2Comma 4 aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 40/1991