LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/1987
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
1. L' Azienda regionale delle foreste e l' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA), previa autorizzazione della Giunta regionale, hanno facoltà di alienare i beni immobili loro assegnati in forza del numero 1 e numero 3 - quest' ultimo come integrato dall' articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75 - del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, non più suscettibili rispettivamente di utilizzazione silvo - pastorale e agricola o zootecnica.
2. L' Azienda regionale delle foreste e l' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) possono altresì procedere all' alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 a trattativa privata, oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato, nonché dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, riguardo i beni immobili del patrimonio disponibile:
a) quando l' acquirente sia locatario od affittuario od abbia comunque in uso il bene immobile stesso, purché si tratti di privato o di società cooperativa;
b) quando l' acquirente sia proprietario dei terreni fra i quali l' immobile è intercluso;
c) quando l' acquirente sia proprietario di terreni confinanti con l' immobile;
d) quando, non sussistendo alcuna delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), altri soggetti, aventi il requisito di coltivatori diretti, ne facciano richiesta; in tal caso verrà data precedenza ai residenti nel comune di Grado, nel comune di Fiumicello ed in località Dandolo nel comune di Maniago.

3. Hanno diritto all' acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita. Ai fini del presente comma, per nucleo familiare s' intende quello risultante dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia del richiedente, rilasciata dal Comune di residenza, esclusi i figli maggiorenni non a carico.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 40/1991
2Comma 3 aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 40/1991
3Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
4Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
5Integrata la disciplina del comma 2 da art. 30, comma 13, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 14, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.