LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nel settore delle attività economiche
Art. 27
 Irrigazione
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della precitata legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
Art. 28
 Finanziamento straordinario
alla Comunità montana della Carnia
(programma 3.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni, da destinare alle necessità delle stalle sociali cooperative ricadenti nella Comunità stessa, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse.
2. Col provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini in cui la Comunità montana dovrà presentare dettagliata relazione dimostrante l' avvenuto utilizzo del finanziamento per i fini di cui al comma n. 1.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 20 - Programma 3.1.3. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 7224 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per le necessità delle stalle sociali cooperative, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Art. 29
 Consorzi di produzione agricola
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Art. 30
 Ricerca mineraria
(programma 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito - alla Rubrica n. 21 - programma 3.2.5. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7968 (2.1.243.3.10.13.) con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alla ricerca mineraria di mineralizzazioni a solfuri misti nelle aree di cui all' art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Art. 31
 Incentivi agli investimenti alle imprese artigiane
(programma 3.2.10.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), a decorrere dall' anno 1987, un finanziamento annuale di lire 200 milioni per un periodo di dieci anni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, istituito con il decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato a lire 600 milioni.
4. Le quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Con effetto dal 1 gennaio 1987, l' autorizzazione di spesa disposta per gli anni dal 1985 al 1994 con l' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55, è revocata a decorrere dall' anno 1987.
Art. 32
 Consorzio regionale garanzia fidi
(programma 3.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, alla Rubrica n. 22 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 8515 (2.1.163.2.10.02) con la denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi per l' abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite da lavoratori disoccupati >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Art. 33
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per il 1987 e lire 800 milioni per il 1988.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.300 milioni fa carico al capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per il 1987 e lire 800 milioni per il 1988.
Art. 34
 Centro studi sul settore terziario
(programma 3.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del << Centro di studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli-Venezia Giulia >> denominato << Area tre >>, con sede in Trieste, per il perseguimento dei propri scopi statutari.
2. È fatto obbligo al suddetto Centro di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego del finanziamento con le modalità e nei tempi previsti nei decreti di concessione del finanziamento medesimo.
3. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 23 - programma 3.4.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8703 (2.1.162.2.10.25.) con la denominazione << << Finanziamento a favore del Centro di studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli - Venezia Giulia - Area tre - con sede in Trieste - per il perseguimento dei propri scopi statutari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 350 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987 a lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8703 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 35
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1987, per quanto riguarda il settore commerciale, l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
3. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 36
 Contributi a favore delle strutture turistiche
(programma 3.5.2.)
1. per le finalità previste dagli articoli 1 e 10/bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 (successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42), è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
7. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
10. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene elevato di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 37
 Impianti a fune
(programma 3.5.3.)
1. Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 9028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987 - 1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 38
 Operazione di locazione finanziaria
alle imprese di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati nell' anno 1987 due ulteriori limiti di impegno, rispettivamente di lire 100 milioni e di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nel bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989;
- lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 39
 Sistemi telematici Borsa valori di Trieste
(programma 3.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste un finanziamento straordinario complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, allo scopo di realizzare i sistemi ed i collegamenti telematici necessari al miglior funzionamento della Borsa valori di Trieste.
2. Le quote annuali del finanziamento predetto potranno essere erogate in via anticipata e in un' unica soluzione.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 5 - programma 3.3.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1370 (2.1.238.3.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per la realizzazione di sistemi e collegamenti telematici della Borsa valori di Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.