LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 VARIAZIONI
AL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1987
Art. 1
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito il capitolo 8850 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
Art. 6
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti i capitoli 472, 474, 475, 476, 477 e 565 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 7
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti i capitoli 7173, 7359, 7506 e 7509 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 8
 
1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 250, 828, 862 e 8850 dello stato di previsione della spesa vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 ed al bilancio per l' anno 1987.
Art. 9
 
1. L' annualità successiva al 1989 del limite d' impegno di lire 926 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto per gli anni dal 1986 al 1990 sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verrà ridotta nella misura di lire 49.039.439 per l' anno 1990, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
Art. 10
 
1. L' annualità successiva al 1989 del limite d' impegno di lire 610 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto per gli anni dal 1986 al 1990 sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verrà ridotta nella misura di lire 46.571.146 per l' anno 1990, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
Art. 11
 
1. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.612 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1979 al 2004 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 28.025.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2004, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
2. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.612 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1979 al 2005 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 66.330.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2005, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
3. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1980 al 2006 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 244.603.000 per ciascuno degli anni 1990 al 2006, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
4. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1981 al 2007 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 276.397.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
5. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 5.017 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell', 1, quarto e undicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. , 94, ed iscritto per gli anni dal 1982 al 2008 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987 - 1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 1.648.345.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
Art. 12
 
1. Le annualità successive al 1989 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ai sensi dell' articolo 1, quarto ed undicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, ed iscritto sui capitoli 401 dello stato di previsione dell' entrata e 2617 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno iscritte nella misura di lire 2.263.700.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2013, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegato alla presente legge.
Art. 13
 
1. Il limite di impegno iscritto sul capitolo 7170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, si intende autorizzato per gli anni dal 1987 al 2016.
2. Il limite di impegno iscritto sul capitolo 7171 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende autorizzato per gli anni dal 1987 al 2018.
Art. 14
 Estinzione del mutuo di cui alla legge regionale
9 agosto 1985, n. 35
1. Al fine di consentire l' estinzione del mutuo di lire 7 miliardi stipulato ai sensi della legge regionale 9 agosto 1985, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 7.500.000.000per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti alla Rubrica n. 5 - Programma 0.2.1. - i seguenti capitoli:
- Tra le spese correnti - Categoria 1.7. - Sezione XII - il capitolo 984 (1.1.173.2 12.31) con la denominazione: << Interessi, spese ed oneri accessori, per l' estinzione del mutuo di cui alla legge regionale 9 agosto 1985, n. 35 (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987;
- Tra le spese d' investimento - Categoria 3.1. - Sezione XII - il capitolo 1034 (2.1.310.5.12.31) con la denominazione: << Rimborso di capitale per l' estinzione del mutuo di cui alla legge regionale 9 agosto 1985, n. 35 (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per l' anno 1987.

3. All' onere complessivo di lire 7.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/1988
Art. 16
 Riduzione limiti d' impegno
1. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 1.500 milioni, autorizzato con l' articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 7136 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 531 milioni per l' anno 1987 e di lire 706 milioni per l' anno 1988.
2. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 ed iscritte sul capitolo 7732 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 2595 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.826 milioni per l' anno 1988.
3. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 300 milioni, autorizzato, con decorrenza dall' anno 1984, con l' articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, ed iscritte sul capitolo 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono ridotte di lire 246 milioni per l' anno 1987 e di lire 278 milioni per l' anno 1988.
4. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 ed iscritte sul capitolo 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 951 milioni per l' anno 1987 e di lire 940 milioni per l' anno 1988.
5. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 500 milioni, autorizzato con l' articolo 14 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, ed iscritte sul capitolo 1365 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
6. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 1.400 milioni, autorizzato con l' articolo 32 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 2604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 582 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.
7. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, ed iscritte sul capitolo 8167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono ridotte di lire 683 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
8. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 500 milioni, autorizzato con l' articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 5283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 113 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.
9. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 500 milioni, autorizzato con l' articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 ed iscritte sul capitolo 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anno 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 102 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
10. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
Art. 17
 
1. Alla copertura della spesa di lire 64.790 milioni - relativa all' anno 1987 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2: lire 40.984 milioni) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II (lire 23.806 milioni) si provvede:
a) per lire 6.700 milioni con le variazioni in aumento per l' anno 1987 previste dalla Tabella << A >> (articolo 1);
b) per lire 4.445 milioni mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1632 - lire 200 milioni;
- capitolo 3660 - lire 100 milioni;
- capitolo 6140 - lire 50 milioni;
- capitolo 7048 - lire 1.000 milioni;
- capitolo 7141 - lire 495 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 110 del 19 febbraio 1987;
- capitolo 7165 - lire 300 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 7 del 20 gennaio 1987;
- capitolo 7166 - lire 200 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 7 del 20 gennaio 1987;
- capitolo 7442 - lire 100 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 43 del 5 febbraio 1987;
- capitolo 8927 - lire 2.000 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987;
c) per lire 6.603 milioni mediante storno - in relazione al disposto di cui al precedente articolo 16 - dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1365 - lire 500 milioni;
- capitolo 2604 - lire 582 milioni;
- capitolo 3093 - lire 102 milioni;
- capitolo 5283 - lire 113 milioni;
- capitolo 7136 - lire 531 milioni;
- capitolo 7732 - lire 2.595 milioni;
- capitolo 8167 - lire 683 milioni;
- capitolo 8452 - lire 1.197 milioni;
- capitolo 8787 - lire 300 milioni;
d) per le restanti lire 47.042 milioni con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1986 con il rendiconto generale per l' esercizio 1986, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2399 del 19 maggio 1987.

2. Alla copertura della spesa di lire 10.620 milioni, relativa all' anno 1988, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II si provvede:
a) per lire 3.490 milioni, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla Tabella << B >> (articolo 2);
b) per lire 100 milioni mediante storno dal capitolo 3660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989;
c) per le restanti lire 7.030 milioni mediante storno - in relazione al disposto di cui al precedente articolo 16 - dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1365 - lire 500 milioni;
- capitolo 2604 - lire 582 milioni;
- capitolo 3093 - lire 102 milioni;
- capitolo 5283 - lire 113 milioni;
- capitolo 7136 - lire 706 milioni;
- capitolo 7732 - lire 2.826 milioni;
- capitolo 8167 - lire 683 milioni;
- capitolo 8452 - lire 1.218 milioni;
- capitolo 8787 - lire 300 milioni.

3. Alla copertura della spesa di lire 5.170 milioni, relativa all' anno 1989, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II si provvede:
a) per lire 2.890 milioni, con le disponibilità di pari importo derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tavella << B >> (articolo 2);
b) per lire 2.280 milioni mediante storno - in relazione al disposto di cui al precedente articolo 16 - dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli ani 1987-1989 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1365 - lire 500 milioni;
- capitolo 2604 - lire 582 milioni;
- capitolo 3093 - lire 102 milioni;
- capitolo 5283 - lire 113 milioni;
- capitolo 8167 - lire 683 milioni;
- capitolo 8787 - lire 300 milioni.