LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 66
 Scuola convitto dell' IRFoP in Comune di Paluzza
1. Al fine di consentire la realizzazione di una scuola - convitto per gli allievi dei corsi di formazione professionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente in proprietà all' Istituto regionale per la formazione professionale l' immobile, con relative pertinenze, sito in Comune di Paluzza, denominato Casa della gioventù italiana, appartenente al patrimonio della Regione.