LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 62
 Contributi in conto capitale alle imprese artigiane
(programma 3.2.10)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo dal capitolo 8461 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' art. 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987.