LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 53
 Interventi forestali nelle zone terremotate
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, limitatamente ai benefici di cui al secondo comma dell' articolo medesimo, e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della medesima legge regionale n. 6/1982, come modificati con gli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 agosto 1984, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4082 (2.1.232.3.10.11) con la denominazione: << Contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese sostenute nella riconversione delle specie legnose al fine del miglioramento qualitativo e quantitativo dei boschi, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4165 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 22 del 16 febbraio 1987.