LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 52
 Opere pubbliche di viabilità forestale
(programma 1.4.1.)
1. L' autorizzazione di spesa di lire 3.250 milioni, disposta per gli anni dal 1986 al 1990, in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni medesimi, con l' articolo 25 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è revocata a decorrere dall' anno 1987.
2. Per le finalità previste dall' articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 9 della precitata legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4083 (2.1.234.3.10.11.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per l' esecuzione di opere pubbliche di viabilità forestale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
4. Al predetto onere di lire 1.300 milioni si fa fronte, in relazione al disposto di cui al precedente comma n. 1, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4078 del precitato stato di previsione: di detto importo la quota di lire 650 milioni corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1986, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 8 del 21 gennaio 1987.
5. Per le finalità previste dall' articolo 25 ter della precitata legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
6. L' onere complessivo di lire 1.300 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 4078 del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
7. Le quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.