LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 50
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
2. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
3. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
4. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della citata legge regionale n. 43/1980 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1987.
5. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1987.
6. Per le finalità previste dal combinato disposto dalla lettera b) del primo e del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato il limite di impegno di lire 70 milioni per l' anno 1987.
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
8. L' onere di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 210 milioni.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 300 milioni a favore dell' << Unione ginnastica goriziana >>, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1984, n. 24, e per lavori di sistemazione, ristrutturazione e completamento delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.
11. Detta sovvenzione verrà concessa ed erogata con le modalità previste dall' articolo 2 della citata legge regionale n. 24/ 1984.
12. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
13. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988. Nella denominazione del precitato capitolo 6540 la locuzione << della palazzina e delle palestre >> viene sostituita dalla locuzione << delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >>.
14. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 400 milioni a favore della Società ginnastica triestina, per le opere ed i lavori previsti dal precedente decimo comma e con le modalità di cui al precedente undicesimo comma.
15. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
16. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 18 - Programma 2.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 6542 (2.1.242.5.08.09) con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria a favore della Società ginnastica triestina per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.