LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 36
 Contributi a favore delle strutture turistiche
(programma 3.5.2.)
1. per le finalità previste dagli articoli 1 e 10/bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 (successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42), è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
7. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
10. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene elevato di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.