LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 34
 Centro studi sul settore terziario
(programma 3.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del << Centro di studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli-Venezia Giulia >> denominato << Area tre >>, con sede in Trieste, per il perseguimento dei propri scopi statutari.
2. È fatto obbligo al suddetto Centro di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego del finanziamento con le modalità e nei tempi previsti nei decreti di concessione del finanziamento medesimo.
3. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 23 - programma 3.4.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8703 (2.1.162.2.10.25.) con la denominazione << << Finanziamento a favore del Centro di studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli - Venezia Giulia - Area tre - con sede in Trieste - per il perseguimento dei propri scopi statutari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 350 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987 a lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8703 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.