LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1987, n. 15

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1987
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 8
 Criteri per l' ammissione ai contributi
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, punto b), le tesi di laurea dovranno essere elaborate da studenti residenti nel Friuli - Venezia Giulia o iscritti da almeno due anni ad una Università della regione. Nella scelta dei lavori da pubblicare costituirà criterio di preferenza la votazione di laurea.
2. Inoltre, beneficeranno dei contributi solo le scuole che presenteranno programmi assunti d' intesa con i competenti organi collegiali.
3. Per le attività di cui al terzo comma del precedente articolo 4 potranno essere erogati contributi esclusivamente in funzione delle attività di promozione e diffusione della cultura della pace che i Comuni gemellati vorranno proporre.