LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1987, n. 15

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1987
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 4
 Beneficiari degli interventi
1. Possono beneficiare dei contributi:
a) gli enti locali, altri organismi pubblici, le università e istituzioni culturali del Friuli - Venezia Giulia;
b) associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, che abbiano almeno una sede nella regione;
c) scuole di ogni ordine e grado e associazioni operanti nell' ambito della scuola.

2. Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge per iniziative promosse da organizzazioni partitiche e sindacali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.