LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1987
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 7
 
1. Nelle riserve in cui si pratica la caccia di selezione agli ungulati possono effettuarsi, per i periodi e con le modalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, anche l' addestramento e l' allenamento dei cani da traccia.
2. Il divieto di addestramento ed allenamento dei cani nei giorni di caccia alla selvaggina stanziale previsto dall' articolo 7, nono comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, non trova applicazione nei giorni in cui è consentita la sola caccia selettiva di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
3. Lo svolgimento delle gare cinofile con cani da traccia si effettua secondo le modalità previste dall' articolo 7 della citata legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.