LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1987
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 4
 
1. Nelle singole riserve di caccia di diritto l' assemblea dei soci può stabilire di praticare sull' intero territorio o su parte di esso, in alternativa a tutte le altre forme di caccia consentite nei confronti delle specie interessate, la caccia di selezione di cui alla presente legge. Qualora in una riserva di caccia un numero di cacciatori assegnati in possesso dei requisiti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei cacciatori assegnati alla riserva medesima richieda di praticare la caccia di selezione agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona - ovvero due, qualora le zone siano contigue con le zone di altre Riserve di caccia destinate alla selezione - della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensione proporzionale al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva di caccia al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.
2. I cacciatori devono scegliere di praticare in via alternativa la caccia agli ungulati in forma tradizionale o in forma selettiva ed esercitare la sola forma di caccia prescelta a tutte le specie di ungulati cacciabili in un unico territorio della riserva di caccia di appartenenza con l'eccezione del camoscio, muflone e daino, che sono cacciabili solo di selezione da tutti i cacciatori. La richiesta deve essere effettuata entro il 31 marzo.
3. Nel caso in cui la caccia di selezione venga praticata su parte del territorio della riserva di caccia di diritto, il piano di abbattimento, di cui al successivo articolo 6, deve riguardare la sola zona destinata a tale forma di caccia ed il socio praticante la medesima non può esercitare per quelle specie nei cui confronti esercita la caccia di selezione altre forme di caccia sull' intero territorio della riserva.
3 bis. Al fine di conformare la gestione venatoria alle esigenze delle specie cacciabili e di consentire il completamento dei piani di abbattimento, l'Assemblea dei soci della Riserva di caccia può deliberare di praticare la caccia di selezione agli ungulati anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
3 ter. L'attività venatoria di cui al comma 3 bis è esercitata dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 21/1993
2Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 24/1996 con effetto dalla stagione venatoria 1997-1998.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 10/2003
4Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 10/2003
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 3, L. R. 6/2008
6Comma 3 bis aggiunto da art. 43, comma 4, L. R. 6/2008
7Comma 3 ter aggiunto da art. 43, comma 4, L. R. 6/2008