LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato << Fondo regionale per la protezione civile >>, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:
- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell' Amministrazione regionale;
- sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia;
- ad ogni altra entrata eventuale.
Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato.
3 bis. Il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.
I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II comma e V comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.
I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, la struttura regionale individuata per la gestione delle attività in materia di protezione civile è competente a svolgere tutta l'attività amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a dare attuazione alle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile di cui al primo comma.
Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.
9 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 5/1994
2Aggiunti dopo il sesto comma 3 commi da art. 25, comma 1, L. R. 9/1999
3Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 15/2004
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 15/2005
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 5, L. R. 15/2005
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 2, L. R. 2/2006
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 1/2007
8Sesto comma sostituito da art. 13, comma 16, L. R. 9/2008
9Comma 9 bis aggiunto da art. 14, comma 16, L. R. 17/2008
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 37, L. R. 12/2009
11Parole aggiunte al quarto comma da art. 162, comma 1, L. R. 17/2010
12Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 33, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 103, L. R. 14/2012
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 37/2017
15Comma 9 bis abrogato da art. 23, comma 1, lettera e), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Comma 6 sostituito da art. 5, comma 29, L. R. 22/2020