LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 25
 
Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi tecnici dello Stato ed i gruppi di ricerca, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti la previsione, la prevenzione, nonché allo svolgimento delle attività di preparazione ed aggiornamento professionale.
Le convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strumenti di comunicazione, e con gli istituti scolastici pubblici e privati di cui alla lettera d) del precedente articolo 24, hanno per scopo lo svolgimento delle attività di informazione ed educazione civica della collettività regionale.
Le convenzioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 24 con gli enti locali e con le associazioni di volontariato per la protezione civile, sono stipulate per l' utilizzazione di competenze professionali e capacità tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attività di protezione civile ivi comprese quelle di preparazione ed aggiornamento professionale.
Potranno essere stipulate convenzioni con aziende pubbliche e private al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura di protezione civile.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 3, comma 61, L. R. 30/2007