LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
 
Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile è organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali, nonché per l' elaborazione per le più opportune e necessarie indicazioni per l' indirizzo ed il coordinamento degli interventi da assumere.
Il Comitato è composto dall' Assessore delegato per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, in veste di Presidente e dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, nonché dal dirigente preposto al Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, oltre ai seguenti membri:
- due esperti nominati da ciascuna delle Università degli studi aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia;
- un rappresentante dell' Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- esperti designati da istituti scientifici riconosciuti di rilevanza specifica nel settore, nonché studiosi di chiara fama in numero complessivo non superiore a dieci, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- i direttori dei gruppi di ricerca, di cui al successivo articolo 24.
Il Comitato può essere, di volta in volta, integrato con membri convocati ad hoc dal suo Presidente per argomenti specifici e si riunisce, di norma, almeno tre volte all' anno, mentre può essere convocato, altresì, in ogni tempo, in via straordinaria dal suo Presidente, in caso di emergenze particolari.
Per l' esame di problematiche altamente specialistiche, il Comitato potrà articolarsi in gruppi di esperti aventi competenza specifica nei singoli settori di rischio e nelle materie afferenti alla protezione civile, al fine di approfondire la trattazione delle problematiche stesse e di riferire poi le determinazioni assunte in una successiva seduta del Comitato in sessione plenaria.
Le sedute dei gruppi di esperti sono considerate sedute del Comitato a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l' espressione del parere sugli argomenti trattati, che rimane di esclusiva competenza del Comitato riunito in sessione plenaria.
Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.
La partecipazione al Comitato tecnico - scientifico da parte dei componenti esterni è compensata per ogni seduta con un gettone di presenza di lire 300.000 rideterminato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Ai componenti di cui al comma 1, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete, altresì, il trattamento previsto dall' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.
Note:
1Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 33/1993
2Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 1, comma 2, L. R. 33/1993