LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
 
Per l' attuazione della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;
b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a), comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;
c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;
d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d' intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall' utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell' ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;
e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;
e bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;
f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizza assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato;
g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l' espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;
g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi;
g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza e nell'attività di antincendio boschivo, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale;
g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.
g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche e agli Enti del terzo settore per la realizzazione di percorsi educativi e progetti formativi volti alla pianificazione di protezione civile e alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.
I finanziamenti di cui alle lettere b), g), g ter) e g quater) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l' obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.
2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonché le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.
2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.
2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.
2 quinquies. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 9/1999
2Parole sostituite al secondo comma da art. 1, comma 1, L. R. 15/2004
3Parole aggiunte al primo comma da art. 26, comma 1, L. R. 25/2005
4Parole aggiunte al secondo comma da art. 26, comma 2, L. R. 25/2005
5Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 59, L. R. 30/2007
6Aggiunta la lettera g quinquies) al primo comma da art. 5, comma 33, L. R. 12/2009
7Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
8Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
9Comma 2 quater aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
10Parole soppresse alla lettera g bis) del primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Aggiunta la lettera g sexies) al primo comma da art. 160, comma 1, L. R. 17/2010
12Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 4, comma 108, L. R. 27/2012
13Lettera a) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 22/2020
14Parole aggiunte alla lettera b) del primo comma da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 22/2020
15Lettera c) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera c), L. R. 22/2020
16Aggiunta la lettera e bis) al primo comma da art. 5, comma 18, lettera d), L. R. 22/2020
17Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 5, comma 19, L. R. 22/2020
18Comma 2 quater sostituito da art. 5, comma 20, L. R. 22/2020
19Comma 2 quinquies aggiunto da art. 5, comma 21, L. R. 22/2020
20Parole aggiunte alla lettera g ter) del comma 1 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21Lettera g quinquies) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.