LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60

Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1987
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 Provvedimenti per la realizzazione
di infrastrutture energetiche
Alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:
- l' articolo 3 è sostituito dal seguente: << Art. 3Per la costruzione, il completamento, l' estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche, la Regione è autorizzata a concedere, alternativamente o cumulativamente, a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane:a) contributi in annualità, per un periodo non superiore ad anni 10, nella misura del 7% calcolato su un importo pari, al massimo, al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione della parte eventualmente assistita in conto capitale;b) contributi in conto capitale fino ad un massimo del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione della parte eventualmente assistita in annualità. >>;<< Art. 4L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SNAM SpA contributi << una tantum >> per la costruzione di condotte ad alta pressione necessarie per allacciare le reti interne dei Comuni a quella nazionale di distribuzione del gas combustibile.Il costo delle opere ammissibile a contributo viene determinato di volta in volta con provvedimento dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del diametro e della lunghezza della tubazione.La misura massima del contributo di cui al primo comma del presente articolo viene fissata nel 50% del costo come sopra determinato. >>;<< Art. 5I Comuni, loro Consorzi e Comunità montane che intendano usufruire dei contributi della presente legge, devono presentare apposita domanda alla Direzione regionale dei lavori pubblici.Nel caso in cui l' intervento, comunque ammissibile a contributo ai sensi della presente legge, non sia previsto espressamente nel piano regionale di cui all' articolo 2, la domanda dovrà venir corredata da uno studio di fattibilità e da un piano economico finanziario.Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4, la SNAM SpA presenterà alla Direzione regionale dei lavori pubblici una documentata proposta relativa all' intervento da realizzare. >>.

Agli interventi già assentiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione di cui al precedente comma, continua ad applicarsi la disciplina dettata dall' articolo stesso.