LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1986
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

TITOLO VI
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
 
Le disposizioni concernenti la cinofilia e la tassidermia avranno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore delle norme regolamentari previste rispettivamente dagli articoli 7, ultimo comma, e 11, ultimo comma, della presente legge, nel mentre le disposizioni per il rilascio del tesserino regionale di cui all' articolo 1 della presente legge, per l' esame di abilitazione all' esercizio venatorio di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 1987.
Art. 15
 
Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili si applicano le norme statali e regionali regolanti la materia.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.