Art. 51
Nei Comuni in cui trova applicazione la
legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, i benefici ivi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale.
Le domande per il conseguimento dei benefici integrativi di cui al presente articolo dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 52
Il contributo è concesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall' interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del Comune redatte secondo criteri di stima ancorati ai valori correnti al tempo della realizzazione del manufatto.
Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori nei limiti della tariffa professionale.
Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 54
In alternativa ai contributi richiesti ai sensi dell'
articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, i soggetti interessati possono optare, con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per i contributi previsti dal
Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a condizione che l' immobile da riparare sia ubicato all' interno dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni.
I termini per la presentazione del progetto sono riaperti per centottanta giorni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo ai sensi dell' articolo 14 della precitata
legge regionale n. 2 del 1982.
Art. 57
Quando a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici non sia stato possibile effettuare, a cura dei soggetti interessati ai benefici previsti dall'
articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, alcun intervento di riparazione, possono nondimeno essere finanziati interventi alternativi di ricostruzione dei medesimi edifici.
La domanda di contributo è integrata da una dichiarazione sindacale attestante il nesso di causalità del danno dagli eventi sismici del 1976 e la condizione di irrecuperabilità dell' edificio.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi del surrichiamato
articolo 46 della legge regionale n. 63 del 1977 - non coperta dal contributo di cui al precedente secondo comma vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti, pari all' 8%, da corrispondersi annualmente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, comma 1, L. R. 26/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 40/1996
Art. 59
Fino alla data sopraindicata il Segretario generale straordinario è autorizzato - in via eccezionale - ad erogare ai soggetti aventi titolo un' anticipazione sino al 90% dell' indennità loro spettante in deroga agli articoli 1 e 2 della citata
legge regionale 30 agosto 1984, n. 45.
Le spese per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, spese sostenute dai Comuni o dai proprietari prima della data di entrata in vigore della
legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, sono assunte a carico della Regione, in via di sanatoria, in misura non superiore a quella stabilita con DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/Sgs.
Nei limiti suindicati, le spese ammesse a rimborso sono liquidate avuto riguardo alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.
Art. 63
Sono pure assunti a carico della Regione le spese ed i compensi dovuti dai Comuni:
a) per gli incarichi conferiti, anche in via di sanatoria, prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, a professionisti singoli od associati ed a tecnici dipendenti in ordine all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63;
b) per gli incarichi professionali conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, anche in via di sanatoria, per l' espletamento dei compiti devoluti alla competenza della Segreteria generale straordinaria dall' articolo 1 della richiamata legge regionale n. 53 del 1984.
Le spese ed i compensi di cui alla lettera a) del precedente comma sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dal DPGR n. 004 del 4 novembre 1977, mentre quelli di cui alla lettera b) sono assunti in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari d' incarico stipulati dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della
legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli incarichi richiamati nel presente articolo.
L' applicazione delle norme contenute nel presente articolo in favore dei Comuni che abbiano conferito, dopo l' entrata in vigore della
legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, in difetto di competenza, incarichi di progettazione delle opere di riparazione relative agli ambiti di intervento unitario di cui all'
articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, rimane subordinata all' esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato secondo le disposizioni della citata
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. Tale disposizione non trova applicazione nei casi in cui l' incarico sia stato deliberato e comunicato al professionista dal Comune prima della data di entrata in vigore della citata
legge regionale n. 63 del 1983. I progetti elaborati in adempimento dei predetti incarichi sono previamente acquisiti agli atti della Segreteria generale straordinaria.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione per gli incarichi conferiti dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al settimo comma da art. 68, comma 1, L. R. 50/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 162, comma 1, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 4, L. R. 48/1991
4Ottavo comma abrogato implicitamente da art. 72, comma 4, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 3, L. R. 64/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 111, comma 7, L. R. 37/1993
Art. 66
Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dagli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della
legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l'
articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, è prorogato al 30 giugno 1987 limitatamente ai casi in cui, alla data dell' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non fossero ancora state accolte in via di massima.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo fossero state accolte dopo il 31 dicembre 1985.
In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della
legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificata dall'
articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, ed integrate dai precedente commi, i soggetti che siano transitati dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, in base alle disposizioni di cui all'
articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo di cui all'
articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell'
articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 69
Le disposizioni previste dall'
articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della
legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 70
Gli oneri finanziari e le spese posti o che saranno, eventualmente, posti a carico dei Comuni delle zone terremotate o della Regione per effetto di sentenze dell' Autorità giudiziaria, o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, per la risoluzione di controversie connesse all' esecuzione di contratti d' appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale e ciò anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti per le opere ed interventi predetti.
Sono pure assunte a carico dell' Amministrazione regionale le somme dovute dai Comuni delle zone terremotate o dalla Regione per effetto di sentenze dell' Autorità giudiziaria o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, nonché delle eventuali procedure giudiziarie conseguenti, relative a controversie connesse allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i fini di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le causali di cui al presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, comma 2, L. R. 50/1990
2Parole sostituite al primo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
3Parole sostituite al secondo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
4Articolo interpretato da art. 71, comma 1, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina del terzo comma da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
7Articolo interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 48/1991
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
9Integrata la disciplina del terzo comma da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
10Articolo interpretato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1993
11Articolo interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 37/1993
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 37/1993
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 37/1993
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, terzo comma, L. R. 58/1982 nel testo modificato da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 16/1996
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 46, L. R. 13/1998
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 47, L. R. 13/1998
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 48, L. R. 13/1998
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2, L. R. 13/2000
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 13/2002
21Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 13/2002
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 93, L. R. 1/2004
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2005
24Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 24/2005
25Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 12/2006
Art. 71
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all' interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti d' appalto stipulati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge dai Comuni per l' attuazione degli interventi pubblici di cui al precedente articolo 70, primo comma, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune che ha appaltato i lavori.
Il Collegio arbitrale giudica secondo le regole di diritto.
La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo entro il termine di cui all' articolo 46 del Capitolato generale d' appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con
DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del
Codice di procedura civile e del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche.
La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, mediante la notifica, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione della richiesta della controparte, della determinazione di declinatoria sulla competenza arbitrale.
La parte attrice, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del precedente terzo comma.
Le clausole diverse da quanto disposto dal presente articolo, eventualmente contenute nei contratti di appalto di cui al primo comma, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero contenute nei relativi capitolati speciali, s' intendono modificate secondo il disposto del presente articolo, qualora l' appaltatore non esprima la propria contrarietà entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 1, L. R. 26/1988
2Integrata la disciplina del sesto comma da art. 66, comma 2, L. R. 26/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina del sesto comma da art. 72, comma 2, L. R. 50/1990
5Parole sostituite al quarto comma da art. 73, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
7Integrata la disciplina del sesto comma da art. 25, comma 2, L. R. 48/1991