LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e
successive modificazioni ed integrazioni
Art. 36
 
Nei casi previsti dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, coloro che occupavano l' edificio, alla data del 6 maggio 1976, a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento possono presentare la domanda per ottenere le provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro 60 giorni dalla data di effettiva demolizione dell' edificio. Qualora la demolizione dell' edificio sia già avvenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla predetta data.
Negli stessi casi di cui al comma precedente, la possibilità per i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull' immobile di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi esclusa - in via di interpretazione autentica - quando i soggetti sopra richiamati non abbiano presentato alcuna domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o la abbiano presentata fuori termine, ovvero difettino di taluno dei requisiti soggettivi essenziali per l' accoglimento della domanda utilmente presentata ai sensi della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti indicati al primo comma del presente articolo, ai sensi dell' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi, in presenza di ogni altro requisito, quando la domanda di contributo sia stata presentata entro i termini indicati dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 23, L. R. 48/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 32, L. R. 13/2002
Art. 37
 
La previsione di cui all' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, si applica, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, anche agli edifici non destinati ad uso di abitazione o ad uso misto.
Art. 38
 
In deroga a quanto disposto dall' articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai soggetti che non abbiano stipulato le convenzioni ivi richiamate possono essere tuttavia concessi i contributi previsti dagli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, con estensione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale, purché alla data del 9 luglio 1980 fosse già stata rilasciata la dichiarazione sindacale prevista dall' articolo 27, quinto comma, della più volte richiamata legge regionale n. 30 del 1977.
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione eventualmente adottati fino all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, L. R. 50/1990
Art. 39
 
In deroga a quanto disposto dall' articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi anche sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, in favore dei proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.
Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.
Art. 40
 
Nei casi in cui il termine per la presentazione dei progetti esecutivi per le opere di riparazione sia decorso inutilmente, non trova applicazione l' articolo 9, terzo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Art. 41
 
Anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni previste dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese in favore dei soggetti ai quali sia stato notificato - a cura della Regione - il provvedimento di cancellazione dell' edificio dagli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di 60 giorni indicato al primo comma del citato articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, decorre dalla notifica del provvedimento di cancellazione, salvo che tale provvedimento sia già stato adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel qual caso il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di contributo decorre dalla predetta data.
I titolari degli edifici cui sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, i quali abbiano comunque titolo a conseguire le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate, possono presentare la relativa domanda entro lo stesso termine di 60 giorni.
Il progetto relativo all' intervento richiesto dagli interessati dovrà essere presentato entro e non oltre sei mesi dalla data di accoglimento della domanda.
Art. 42
 
Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi di cui all' articolo 20, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, termine già fissato al 30 giugno 1980, è riaperto per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I progetti esecutivi eventualmente presentati prima dell' entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza del suddetto termine sono validi agli effetti della concessione dei contributi.
Le domande di contributo eventualmente già respinte per ragioni connesse al ritardo nella presentazione dei progetti, possono essere ripresentate entro il termine di cui al precedente primo comma.
Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei Comuni non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 43
 
Su domanda da presentarsi presso la Segreteria generale straordinaria entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nei limiti e alle condizioni di cui ai commi successivi, i finanziamenti previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per il completamento degli interventi di recupero statico e funzionale o di ricostruzione di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi rimasti sospesi a cagione delle difficoltà finanziarie incontrate dal beneficiario.
Il finanziamento di cui al comma precedente è accordato - anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - agli edifici per il cui recupero o ricostruzione siano stati concessi i benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Il finanziamento non può superare l' importo di progetto sulla base del quale sono stati concessi i contributi ai sensi delle leggi regionali dianzi citate.
Sono tuttavia ammesse a finanziamento le perizie suppletive e di variante al progetto principale motivate dalla necessità di adeguare l' edificio al rispetto delle norme e dei requisiti funzionali relativi alla categoria delle opere di cui trattasi.
Il finanziamento di cui ai precedenti commi viene diminuito dell' importo corrispondente al contributo in conto capitale concesso in forza delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, nonché dell' importo del mutuo agevolato eventualmente contratto sulla parte di spesa del progetto non coperta dal contributo in conto capitale.
Le domande presentate ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per la riparazione degli edifici considerati dal presente articolo sono valide agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati ai sensi della sopraindicata norma regionale sono revocati.
Art. 44
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica di loro proprietà che siano stati danneggiati dagli eventi sismici del 1976.
La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L' erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Note:
1Articolo interpretato da art. 65, comma 1, L. R. 50/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, L. R. 37/1993
Art. 45
 
Le disposizioni di cui all' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato un alloggio dopo gli eventi sismici ma prima dell' entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
Ai fini della determinazione del contributo, si dovrà aver riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 067/Pres. qualora il contratto fosse stato stipulato anteriormente all' 1 giugno 1978.
Non possono conseguire i benefici previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni:
a) i negozi che non attengono all' acquisto del diritto di proprietà piena ed esclusiva dell' alloggio;
b) ( ABROGATA ).

Il termine per la presentazione al Comune del contratto di acquisto dell' alloggio, ai fini del conseguimento dei benefici del Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è fissato al 31 dicembre 1990, fatte salve le eccezioni di cui ai commi successivi.
Per i soggetti ammessi ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, in base alle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.
Per i soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di acquisto va presentato entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento della domanda di contributo disposto dal Sindaco del Comune di nuova residenza.
In caso di diniego dell' autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione del contratto di acquisto al Comune ove è maturato il diritto dell' interessato alla ricostruzione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
Lo stesso termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge se i provvedimenti considerati ai quattro precedenti commi siano stati assunti anteriormente alla predetta data.
L' interessato, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di presentare il contratto d' acquisto nei termini stabiliti dal presente articolo può chiedere, con domanda motivata, proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purché la domanda pervenga prima della scadenza dei termini anzidetti.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 64, L. R. 26/1988
2Parole sostituite al quarto comma da art. 65, comma 1, L. R. 26/1988
3Derogata la disciplina del settimo comma da art. 82, comma 1, L. R. 26/1988
4Parole sostituite al quarto comma da art. 7, comma 1, L. R. 24/1989
5Integrata la disciplina del decimo comma da art. 8, comma 1, L. R. 24/1989
6Integrata la disciplina del terzo comma da art. 66, L. R. 50/1990
7Parole soppresse al terzo comma da art. 66, comma 3, L. R. 50/1990
8Le disposizioni della lettera b) di cui al terzo comma, gia' soppressa dall' articolo 66, comma 3, L.R. 50/90, sono ritenute inapplicabili sin dalla loro entrata in vigore dall' articolo 50, comma 1, L.R. 37/93.
9Integrata la disciplina del terzo comma da art. 50, comma 3, L. R. 37/1993