LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,
e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 10
Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell' ordine di accreditamento deve intendersi autorizzato ad utilizzare le somme derivanti da economie eventualmente realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori, per il finanziamento di perizie suppletive e di variante, nel rispetto delle finalità dell' opera.
Sono fatti salvi i provvedimenti eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, L. R. 37/1993
2Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000
Art. 11
 
In via di interpretazione autentica, il parere di competenza della Commissione consiliare speciale previsto dall' articolo 21, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è espresso in sede di approvazione dei criteri di riparto dei fondi occorrenti per il finanziamento complessivo degli interventi di cui alla lettera f) del programma considerato dall' articolo 20 della stessa legge regionale.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 167, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 13
 
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono riaperti per giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili distrutti o demoliti a causa degli eventuali sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi o uno qualsiasi dei componenti il loro nucleo familiare, proprietari di altra abitazione.
Nel caso che il proprietario dell' immobile distrutto o demolito sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, da uno dei soggetti indicati al quinto comma dell' articolo 42 della citata legge regionale n. 63 del 1977, nell' ordine e alle condizioni ivi previste.
Trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
I soggetti di cui al presente articolo, se titolari di edifici ad uso misto, possono richiedere, negli stessi termini, di beneficiare dei contributi per la ricostruzione dei vani adibiti ad uso diverso dall' abitazione, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle norme ordinate sotto il Capo III del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 14
 
Il trasferimento ai soci della proprietà degli alloggi in corso di ricostruzione a cura delle cooperative edilizie, accompagnato dalla volturazione ai medesimi soci della concessione edilizia intestata alla cooperativa, esplica efficacia sanante nei confronti dei provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente intestati ai singoli soci, ai sensi dell' articolo 42, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni.
Nei confronti dei provvedimenti considerati al primo comma, uguale efficacia sanante esplica la assegnazione degli alloggi disposta - a lavori ultimati - dalla cooperativa edilizia a favore dei singoli soci. Nell'ipotesi in cui, per motivi indipendenti dalla volontà della cooperativa edilizia, non sia possibile disporre l'assegnazione degli alloggi, l' effetto di sanatoria è collegato al rilascio di una dichiarazione del Sindaco attestante che gli alloggi sono stati ricostruiti a cura della cooperativa edilizia medesima cui i beneficiari appartengono o sono appartenuti.
Nel caso di alloggi che si rendano disponibili, per decadenza, rinuncia o altre cause di cessazione della qualità di socio di cooperativa, prima dell' assegnazione in proprietà individuale, può addivenirsi all' assegnazione dei predetti alloggi in favore di altri soci aventi diritto ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
A favore di coloro che subentrano nell' assegnazione degli alloggi resisi disponibili nei modi di cui al precedente comma è disposta la volturazione del decreto di concessione del contributo già emesso al nome del socio cessato dalla cooperativa. In sede di volturazione del decreto di concessione, si procede al conguaglio dei contributi già concessi al nome del socio cessato con quelli spettanti al socio subentrato, fermi restando gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato con azione rivolta nei confronti della cooperativa delegata alla riscossione del contributo.
La domanda utilmente presentata dal socio cessato dalla cooperativa è valida ai fini dell' emissione di un nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con l' applicazione degli originari indici di aggiornamento recati nel decreto di concessione del contributo volturato al nome del socio subentrato.
Note:
1Terzo comma abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 26/1988
2Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 59, comma 2, L. R. 26/1988
3Parole aggiunte al secondo comma da art. 60, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 15
 
L' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte da ultimo con l' articolo 22 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificato:
- al secondo comma, le parole << entro sei mesi >> e le parole << non oltre quattro anni >> sono rispettivamente sostituite dalle parole << entro due anni >> e << non oltre sei anni >>;
- il terzo comma è sostituito dal seguente: << Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune competente per un periodo non superiore a tre anni, in presenza di comprovati motivi. >>.

Art. 16
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dal precedente articolo 15, il termine di due anni per il rientro degli emigranti decorre dalla data di emissione del decreto di concessione in tutti i casi in cui il contributo è accordato per un alloggio già munito del certificato di abitabilità. Conseguentemente, nei casi sopradescritti il periodo di sei anni dalla data di emissione del decreto di concessione, fissato quale limite massimo per il rientro degli emigranti, non trova applicazione.
Art. 17
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il requisito del distacco dal nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi sussistente anche qualora il nucleo originario non abbia fruito, per qualsiasi motivo, del contributo cui avrebbe avuto diritto.
Art. 18
 
I contributi di cui all' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano stati concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge agli insegnanti di scuole statali, ai dipendenti delle aziende autonome statali, nonché al personale militare di carriera e della polizia di Stato possono essere integrati, a domanda da presentarsi al Comune entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla misura del 100%, a condizione che gli interessati avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell' alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
La concessione del contributo è disposta previo conguaglio dell' importo complessivo delle rate di contributo ventennale costante eventualmente già riscosse sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
L' importo delle rate soggetto a conguaglio è attestato da dichiarazione della Segreteria generale straordinaria.
Resta ferma l' indicizzazione del contributo integrativo alla data del decreto di concessione emesso ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 19
 
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni trenta dall' entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai sinistrati che, muniti di ogni altro requisito prescritto, risiedevano di fatto, alla data del 6 maggio 1976, presso un alloggio distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, pur risultando anagraficamente residenti anche in diverso Comune.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 20
 
All' articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<< Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l' interessato adduca comprovati motivi.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d' uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.
Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti non si applicano agli emigranti titolari dei benefici previsti dall' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. >>.

Art. 21
 
L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 29 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è così modificato:
- al primo comma, la lettera c) del punto 3) è sostituita dalla seguente:
<< c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell' aspirante; >>;
- al settimo comma, le parole << dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge. >> sono sostituite dalle parole << dalla presente legge e, in via subordinata, ai soggetti ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. >>;
- il nono comma è sostituito dal seguente: << L' alienazione degli immobili in favore dei Comuni non comporta violazione dei divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad oggetto un immobile, assistito da contributo, ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione, il Comune certifica lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale, anche in via di riammissione, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. >>;
<< Trovano applicazione le disposizioni previste dal precedente nono comma. >>;
- al sedicesimo comma, dopo le parole << anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata >>, sono aggiunte le parole << ivi compreso il requisito della residenza o dello svolgimento dell' attività lavorativa nel Comune o nei Comuni indicati nel bando di concorso indetto dallo IACP competente per territorio >>.

Art. 22
 
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ricoverati da almeno un anno in alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici, possono concorrere alla assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e conseguono il punteggio di cui all' articolo 51, primo comma, punto 1, lettera a), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nella misura massima ivi prevista, ancorché, alla data di pubblicazione del bando, non occupino l' alloggio provvisorio.
Art. 23
 
L' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
- al primo comma, punto 4, le parole << per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >> sono sostituite dalle seguenti: << per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >>;
- al primo comma, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente punto:
<< 5) il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento. >>.

Art. 24
 
Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell' articolo 75, primo comma, punti 4 e 5 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con il precedente articolo.
Art. 25
 
I finanziamenti disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, da queste eventualmente impiegati per la realizzazione di opere ed impianti pubblici su aree appartenenti ai Comuni terremotati, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ivi compresi quelli connessi al rilascio della dichiarazione prevista dall' articolo 81 della surrichiamata legge regionale, come sostituito dall' articolo 26 della presente legge, sempreché l' opera o l' impianto finanziato sia destinato a soddisfare un interesse pubblico sovracomunale.
Art. 26
 
L' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
<< Art. 81
 
In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture comunque finanziati, anche in parte, con la presente legge sono approvati da parte dell' Ente beneficiario e, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, dal Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale è riservata la nomina del collaudatore.
Ad avvenuta realizzazione dell' opera ammessa a finanziamento ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori, il legale rappresentante dell' Ente beneficiario provvederà ad inviare all' Amministrazione regionale concedente una dichiarazione attestante che i fondi somministrati sono stati spesi per la realizzazione dell' opera medesima corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori regolarmente approvati. >>.

Art. 27
 
È in facoltà dei soggetti destinatari dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, procedere, in luogo della ricostruzione, all' acquisto di alloggi inultimati, anche già assistiti dai benefici delle leggi regionali di intervento a favore delle zone terremotate, a fini di completamento.
Il contributo è accordato per sopperire alle spese di acquisto e di completamento dell' unità immobiliare ed è determinato nella misura forfettaria dell' 80% dell' importo cui l' interessato avrebbe avuto diritto in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della medesima legge regionale e riferiti alla data del decreto di concessione.
L' erogazione ha luogo:
- in ragione dell' 80% del contributo, contestualmente all' emissione del decreto di concessione;
- per la parte residua, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Il contributo previsto dal presente articolo non è cumulabile con altre forme contributive recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, L. R. 26/1988