LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Norme integrative
della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30,
e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 1
 
All' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dagli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:
<< La convenzione suindicata è trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese degli interessati.
Per gli edifici in comproprietà o in condominio, l' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro è subordinata alla stipula della convenzione di cui ai commi precedenti sottoscritta da tanti partecipanti alla comunione o al condominio, che rappresentino, in base all' imponibile catastale, almeno i due terzi del valore dell' immobile catalogato.
In tali casi, la stipula della convenzione predetta dovrà comunque essere preceduta dalla deliberazione assunta, ai sensi degli articoli 1108 e rispettivamente 1136 del codice civile, dai partecipanti alla comunione o al condominio.
L' esecuzione dei lavori relativi avrà luogo con riferimento all' intero edificio, fatta eccezione per le eventuali parti in proprietà esclusiva dei soli condomini che non abbiano sottoscritto la convenzione. >>

Art. 2
 
Per le convenzioni di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che risultino già stipulate alla data dell' entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede alla loro trascrizione nei registri immobiliari a spese dei proprietari interessati.
Art. 3
 
Nei limiti e alle condizioni di cui al comma successivo, il Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia, può autorizzare il mutamento anche parziale della destinazione d' uso degli edifici catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima che siano decorsi quindici anni dalla data della stipula della convenzione per la conservazione dello stato degli edifici.
Il mutamento della destinazione d' uso, quale risulta dal verbale di consistenza redatto dopo l' ultimazione dei lavori di riparazione e restauro, non può essere autorizzato quando venga ad alterare i valori architettonici, culturali ed ambientali che hanno giustificato la catalogazione dell' edificio.
L' autorizzazione di cui al presente articolo può essere concessa anche per gli edifici in relazione ai quali sia già stata stipulata, alla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione di cui al surrichiamato articolo 8 della predetta legge regionale.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 3, L. R. 37/1993
Art. 4
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per giorni centottanta, in favore dei soggetti emigrati all' estero, proprietari o titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili danneggiati dagli eventi sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi od un loro familiare, proprietari di altro alloggio nel territorio nazionale;
b) per giorni novanta, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento, purché occupanti, alla data del 6 maggio 1976, l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti altresì, alla data medesima, nel Comune ove è situato l' immobile danneggiato dagli eventi sismici.

Per i fini del presente articolo, ai proprietari sono equiparati gli assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita.
Nel caso che il titolare dell' immobile danneggiato sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al primo comma, da quello tra gli eredi che alla data degli eventi sismici conviveva con il titolare, sempreché non risulti esso stesso o altro familiare proprietario di altro alloggio. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.
Trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda, salvo che per i soggetti di cui al precedente primo comma, lettera a), e loro eredi, per i quali il termine è di dodici mesi. Trova applicazione l' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36.
La concessione dei contributi non ha luogo se il nesso di causalità dei danni dagli eventi sismici del 1976 non è provato attraverso il verbale di accertamento di cui all' articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
La concessione dei contributi altresì non ha luogo se gli edifici siano già stati riparati con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30.
Rimangono ferme le disposizioni contenute nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 158, comma 1, L. R. 50/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 2, L. R. 48/1991
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 5
 
Al terzo comma dell' articolo 24 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono soppresse le parole << alle condizioni di canone praticato alla data predetta >>.
Al quarto comma del suddetto articolo sono soppresse le parole << alle condizioni suindicate e >> e sono aggiunte, dopo le parole << con precedenza a persone terremotate >>, le parole << residenti, alla data del 6 maggio 1976, nel medesimo Comune >>.
Art. 6
 
All' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<< Anche in pendenza dell' approvazione del progetto e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.
L' inizio dei lavori di riparazione comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella ritenuta ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto.
I lavori di riparazione iniziati anteriormente all' entrata in vigore del DPGR 8 marzo 1979, n. 055/Sgs non sono soggetti all' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979. I contributi sono concessi in via di sanatoria con riguardo all' indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori. >>.

Art. 7
 
I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi agli interessati ponendo in detrazione i contributi eventualmente già accordati ai sensi della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alla riparazione dei danni subiti dall' immobile a causa degli eventi sismici.
Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.
Art. 8
 
Qualora esigenze di coordinamento funzionale e distributivo dei vani e dei locali accessori, costituenti unità abitative comprese in uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici, impongano modificazioni delle proprietà per soddisfare in modo razionale le esigenze abitative degli occupanti, sono ammissibili a contributo anche le parti dell' edificio acquisite successivamente al 6 maggio 1976 per garantire la ricettività abitativa di cui al DPGR 01615/Pres dell' 8 agosto 1977.
Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.
Art. 9
 
All' articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<< Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l' interessato adduca comprovati motivi.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d' uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo. >>.