LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 70
Gli oneri finanziari e le spese posti o che saranno, eventualmente, posti a carico dei Comuni delle zone terremotate o della Regione per effetto di sentenze dell' Autorità giudiziaria, o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, per la risoluzione di controversie connesse all' esecuzione di contratti d' appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale e ciò anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti per le opere ed interventi predetti.
Sono pure assunte a carico dell' Amministrazione regionale le somme dovute dai Comuni delle zone terremotate o dalla Regione per effetto di sentenze dell' Autorità giudiziaria o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, nonché delle eventuali procedure giudiziarie conseguenti, relative a controversie connesse allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i fini di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le causali di cui al presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, comma 2, L. R. 50/1990
2Parole sostituite al primo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
3Parole sostituite al secondo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
4Articolo interpretato da art. 71, comma 1, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina del terzo comma da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
7Articolo interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 48/1991
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
9Integrata la disciplina del terzo comma da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
10Articolo interpretato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1993
11Articolo interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 37/1993
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 37/1993
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 37/1993
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, terzo comma, L. R. 58/1982 nel testo modificato da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 16/1996
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 46, L. R. 13/1998
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 47, L. R. 13/1998
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 48, L. R. 13/1998
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2, L. R. 13/2000
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 13/2002
21Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 13/2002
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 93, L. R. 1/2004
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2005
24Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 24/2005
25Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 12/2006