LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 51
 
Nei Comuni in cui trova applicazione la legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, i benefici ivi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale.
Negli stessi Comuni i benefici eventualmente già concessi ai sensi dell' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotto dall' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché dell' articolo 57 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, possono essere integrati oltre la misura del 20% sino a concorrenza della misura del 50% prevista dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45.
Sempre nei medesimi Comuni i contributi ventennali costanti eventualmente già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 50, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, possono essere integrati sino a decorrenza della spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della citata legge regionale n. 63 del 1977.
Le domande per il conseguimento dei benefici integrativi di cui al presente articolo dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge.