LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 42
 
Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi di cui all' articolo 20, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, termine già fissato al 30 giugno 1980, è riaperto per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I progetti esecutivi eventualmente presentati prima dell' entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza del suddetto termine sono validi agli effetti della concessione dei contributi.
Le domande di contributo eventualmente già respinte per ragioni connesse al ritardo nella presentazione dei progetti, possono essere ripresentate entro il termine di cui al precedente primo comma.
Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei Comuni non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.