LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 28
 
In via eccezionale, nei casi di domanda di intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia all' intervento, manifestata fino a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima della stipulazione del contratto d' appalto, non comporta l' addebito delle spese di progettazione qualora l' interessato abbia fruito di un reddito annuo complessivo per l' intero nucleo familiare inferiore a lire 40.000.000.
Il reddito cui fare riferimento è quello complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF, derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Per ogni componente il nucleo familiare che non produce reddito di importo superiore al limite di cui all' articolo 1, lettere b) e c), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è prevista una riduzione del reddito del nucleo familiare pari a lire 1.000.000.
I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma precedente, sono calcolati nella misura del 60%.
Per gli emigranti si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all' estero.
Per coloro che abbiano fruito di un reddito annuo complessivo superiore al limite indicato dal presente articolo, le spese di progettazione sono addebitate con la maggiorazione degli interessi legali.
Su richiesta degli interessati il Comune potrà consentire la restituzione rateale delle somme dovute fino a dodici semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a presentazione di garanzia reale o personale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 26/1988
2Parole sostituite al primo comma da art. 46, comma 1, L. R. 37/1993