LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 22
 
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ricoverati da almeno un anno in alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici, possono concorrere alla assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e conseguono il punteggio di cui all' articolo 51, primo comma, punto 1, lettera a), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nella misura massima ivi prevista, ancorché, alla data di pubblicazione del bando, non occupino l' alloggio provvisorio.