LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
All' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dagli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:
<< La convenzione suindicata è trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese degli interessati.
Per gli edifici in comproprietà o in condominio, l' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro è subordinata alla stipula della convenzione di cui ai commi precedenti sottoscritta da tanti partecipanti alla comunione o al condominio, che rappresentino, in base all' imponibile catastale, almeno i due terzi del valore dell' immobile catalogato.
In tali casi, la stipula della convenzione predetta dovrà comunque essere preceduta dalla deliberazione assunta, ai sensi degli articoli 1108 e rispettivamente 1136 del codice civile, dai partecipanti alla comunione o al condominio.
L' esecuzione dei lavori relativi avrà luogo con riferimento all' intero edificio, fatta eccezione per le eventuali parti in proprietà esclusiva dei soli condomini che non abbiano sottoscritto la convenzione. >>