LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE E D' INTERESSE PUBBLICO
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23
 Progettazione e realizzazione di opere idrauliche
ed igienico - sanitarie
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1987 e di lire 600 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 8307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, sono autorizzati, negli anni 1987 e 1988, due ulteriori limiti d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- anno 1987: lire 500 milioni;
- anni dal 1988 al 2006: lire 1.000 milioni;
- anno 2007: lire 500 milioni.

L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988, fa carico al capitolo 8354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 24
 Adeguamento delle sale di uso pubblico
alle disposizioni antincendio
Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 25
 Interventi urgenti per opere marittime
e di navigazione interna
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Il predetto onere fa carico al capitolo 6598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 26
 Azienda Speciale per il porto di Monfalcone
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1987 e 1.500 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 6665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 27
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 200 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005. L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dal combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa bilancio pluriennale per anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5, così come integrato con il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010