LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 Progettazione opere di bonifica e di irrigazione
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a finanziare, anche avvalendosi di Enti pubblici o di diritto pubblico, progettazioni per la realizzazione di opere di bonifica ed irrigazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.