LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 47
 Istruzione ed attività culturali
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 6.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 1.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, e, per lire 5.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 13.000 milioni per gli anni dal 1986 al 1988, autorizzata con il primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, viene modificata in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 5.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.