LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 Ripristino efficienza produttiva
aziende danneggiate da calamità naturali
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 100 milioni per il settore dell' industria.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.