LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

CAPO II
 
Art. 3
 Nuove attività economiche
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, con le modalità illustrate nel presente Capo, per le seguenti finalità:
a) concorrere alla realizzazione di nuove iniziative economico produttive ed alla creazione di attività di terziario nel settore dei servizi all' industria, promosse da parte delle società finanziarie delle partecipazioni statali, da imprese controllate dalle stesse, nonché dalle società di promozione industriale delle medesime, anche in concorso con imprese private, cooperative o società a capitale misto;
b) concorrere alla realizzazione delle iniziative indicate nella precedente lettera a) promosse da imprenditori privati, da cooperative o da società a capitale misto nell' ambito di programmi di collaborazione o di sub fornitura con le aziende a partecipazione statale che siano valide sotto il profilo economico e produttivo e significative per innovazione tecnologica;
c) favorire la costituzione e l' avviamento, per un periodo iniziale, di centri di innovazione industriale per le nuove attività produttive ad alto contenuto tecnologico ed innovativo;
d) sostenere nuovi insediamenti produttivi ad alto contenuto tecnologico ed innovativo che siano promossi nei centri di innovazione industriale;
e) favorire l' accesso ai finanziamenti a medio termine, anche attraverso la concessione della garanzia da parte dell' apposito fondo rischi di cui al successivo articolo 4, alle iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d), e, in via generale, alle iniziative economiche da realizzarsi nelle province di Trieste e Gorizia;
f) sostenere le iniziative promosse da imprese industriali ubicate nella regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione di programmi di ricerca e/o di innovazione di processo e/o di prodotto intesi a favorire l' acquisizione, la specializzazione e l' allargamento dei rapporti di sub fornitura con le aziende a partecipazione statale.
(1)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 94, comma 1, L. R. 25/1989
Art. 4
 Interventi per la realizzazione delle iniziative economico
produttive previste dalla presente legge
Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 1 della presente legge, attraverso il sostegno alle iniziative economico produttive previste dal precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 20% a fronte di progetti di investimento per le iniziative di cui all' articolo 3, lettere a), b) e f) fino all' importo complessivo di lire 9.000 milioni;
b) far affluire alla gestione separata del FRIE istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 l' importo complessivo di lire 12.500 milioni finalizzati all' ottenimento, da parte delle singole iniziative, del finanziamento agevolato nella misura massima consentita secondo le finalità e le modalità stabilite dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908;
c)   ( ABROGATA )
d) erogare l' importo complessivo di lire 3.500 milioni per l' incremento di un fondo rischi gestito da una società per azioni - da costituirsi tra società di promozione industriale delle PPSS, società finanziarie a partecipazione regionale ed, eventualmente, Casse di risparmio con sede nel territorio regionale - avente nell' oggetto sociale la concessione di garanzie per favorire l' accesso ai finanziamenti agevolati a medio termine per investimenti necessari alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nell' oggetto sociale può altresì essere prevista la concessione di garanzie sui pre - finanziamenti relativi ai finanziamenti agevolati a medio termine; l' erogazione del predetto contributo è subordinata alla condizione che la maggioranza assoluta del capitale sociale della suddetta società sia detenuta dalle società di promozione industriale delle PPSS e dalle Società finanziarie partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, ovvero esclusivamente da queste ultime;
e) conferire ai Consorzi regionali di garanzia fidi costituiti, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 22, tra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi, l' importo complessivo di lire 500 milioni per l' integrazione del fondo rischi.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 14, comma 3, L. R. 38/1987
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 60, comma 3, L. R. 30/1992
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 31/1996
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998
9Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 20, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
10Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia della modifica previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
12Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 30, comma 1, lettera q), L. R. 10/2012
Art. 5
 Agevolazioni finanziarie per la costituzione di centri
di innovazione industriale
Per favorire l' insediamento nelle province di Trieste e Gorizia di centri di innovazione industriale che promuovano nuove attività produttive ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, di cui all' articolo 3, punto c), della presente legge e valorizzino nuove energie imprenditoriali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino all' ammontare massimo del 20% delle spese necessarie all' acquisizione degli immobili, alla loro ristrutturazione edilizia ed all' approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 6
 Agevolazioni finanziarie per la gestione dei centri
di innovazione industriale
Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo operativo dei centri di innovazione industriale di cui al precedente articolo 5, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri stessi contributi sulle spese di gestione per non più di tre anni fino alla percentuale massima del 50% di dette spese sostenute annualmente da tali centri e documentate dalle scritture di bilancio.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
Art. 7
 Nuovi insediamenti produttivi associati ai centri
di innovazione industriale
Al fine di sostenere i nuovi insediamenti produttivi di cui al precedente articolo 3, lettera d), l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% delle spese necessarie per l' acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive;
b) contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo del 20% per l' acquisto di macchinari ed attrezzature industriali.
(2)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 42, comma 2, L. R. 2/1992
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991 nel testo modificato da art. 42, comma 2, L. R. 2/1992
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
Art. 8
 Progettazioni
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a curare e promuovere, anche avvalendosi di collaborazioni esterne con società ed imprese a prevalente capitale statale, lo svolgimento di studi di fattibilità e progettazioni di piani e di opere di preminente interesse per la regione.
A tali fini l' Amministrazione regionale potrà stipulare apposite convenzioni, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al bilancio e alla programmazione.
Art. 9
 Norma procedurale
Per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli 4, lettera a), 5, 6, e 7, si applicano le modalità previste dagli articoli da 12 a 16 del Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.