LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

CAPO I
 
Art. 1
 Finalità
Per favorire l' insediamento di nuove iniziative industriali e nei servizi direttamente collegati all' industria, comprese le attività di ricerca, al fine di riqualificare la presenza delle Partecipazioni statali, la Regione Friuli - Venezia Giulia, in conformità agli indirizzi del piano regionale di sviluppo ed in un quadro di collaborazione tra il settore privato, quello della cooperazione e delle PPSS, concorre alla concessione di finanziamenti, secondo le modalità ed entro i limiti fissati dalla presente legge, per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali destinate alla produzione dei beni e alla fornitura di servizi connessi alla produzione industriale, promosse nelle province di Trieste e Gorizia dalle società finanziarie delle PPSS e/o da loro società di promozione industriale, da imprese controllate dalle stesse, anche in concorso con imprenditori privati, con società cooperative e/o con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.