LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

Art. 16
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7949 con la denominazione: << Contributi in conto capitale al fine di favorire l' avvio e lo svolgimento di programmi industriali di ricerca e di innovazione tecnologica da parte di società ed imprese >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato a bilanci medesimi).