LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1986, n. 39

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1986
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 9
 Programmazione economico - finanziaria
Al fine di favorire l' attuazione dei piani dei parchi urbani e di incentivare le iniziative dei Comuni e di Enti o privati nelle aree interessate dal programma d' interventi di cui all' articolo 2, lettera b), è riconosciuta nella concessione di ogni finanziamento regionale la priorità per le opere previste all' interno dei progetti di parchi urbani, di cui all' articolo 6, ultimo comma, rispetto ad altre opere o attività riguardanti lo stesso settore, localizzate fuori da parchi urbani.
Gli interventi finanziari della Regione per l' attuazione di parchi urbani si qualificano, ai fini di cui all' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, come progetti a carattere intersettoriale.
Per l' attuazione della presente legge verrà emanato successivo regolamento con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Ogni richiesta di finanziamento ai sensi della presente legge deve essere corredata dalla dichiarazione del richiedente di non ricevere fondi né presentare domande per la stessa opera.