LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 NORME AUTORIZZATIVE DI SPESA
NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
Art. 32
 Finanziamento straordinario
alla Comunità montana della Carnia
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 200 milioni alla Comunità montana della Carnia per sovvenire alle necessità della Stalla sociale cooperativa di Valle - Rivalpo, Società coop. a r.l., ivi compresa l' estinzione di passività pregresse.
Col provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini in cui la Comunità montana dovrà presentare dettagliata relazione dimostrante l' avvenuto utilizzo del finanziamento per i fini di cui al precedente comma.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7456 con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per la gestione della Stalla sociale cooperativa di Valle - Rivalpo, Società coop. a r.l., ivi compresa l' estinzione di passività pregresse >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7563 del precitato stato di previsione.
Art. 33
 Consorzio garanzia fidi
I Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali delle province di Udine e Gorizia, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, sono autorizzati ad integrare i rispettivi Fondi rischi per le operazioni a medio termine con le somme non utilizzate dei contributi straordinari loro assegnati ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2.
Art. 34
 Strutture consortili ed organismi di servizio
delle imprese industriali ed artigianali
Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986, per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7943 con la denominazione: << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali ed artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7881 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 11, VIII comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 4 del 20 gennaio 1986.
Art. 35
 Infrastrutture turistiche
Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, così come aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II, Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI, il capitolo 6555 con la denominazione << Contributi ai proprietari o ai gestori degli impianti a fune installati nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 per la manutenzione straordinaria di detti impianti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6545 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, I comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/rag. dd. 29 gennaio 1986.
Per le finalità previste dalle lettere e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6523 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6545 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, I comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/rag. dd. 29 gennaio 1986.
Art. 36
 Interventi straordinari a favore
delle terme di Arta e di Grado
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Carnia Centrale e, rispettivamente, di Grado e Aquileia, sovvenzioni straordinarie per l' importo complessivo di lire 600 milioni per il ripiano dei disavanzi finanziari relativi alla gestione degli stabilimenti termali di Arta Terme e, rispettivamente, di Grado, accertati al 31 dicembre 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale del commercio e turismo - Categoria IV - il capitolo 934 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Carnia Centrale e di Grado ed Aquileia per il ripiano dei disavanzi finanziari 1985 in relazione alla gestione degli stabilimenti termali di Arta Terme e, rispettivamente, di Grado >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6502 del medesimo stato di previsione.
Art. 37
 Beni culturali
Il limite d' impegno di lire 200 milioni autorizzato per l' anno 1984 con l' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 49.700.000 a partire dall' anno 1986.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 49.700.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2003.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1986, il limite d' impegno di lire 49.700.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 49.700.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 149.100.000 corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988 fa carico al capitolo 7068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in relazione al disposto di cui al precedente primo comma, presenta sufficiente disponibilità.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
Art. 38
 Intervento di cui all' articolo 5, II comma,
della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario di lire 250 milioni per la ristrutturazione, il riattamento e il restauro dell' edificio del Ferdinandeo, in Trieste, nel quale possa trovare sede anche l' istituzione permanente prevista dal secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62.
Ferma restando la destinazione dell' immobile a finalità di carattere educativo, culturale e sociale, e la parziale utilizzazione dello stesso da parte dell' Istituzione di cui al comma precedente, per la concessione del contributo straordinario ivi autorizzato si applicano le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7103 con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Trieste per la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro dell' edificio del Ferdinandeo in Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7085 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, VIII comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 del 29 gennaio 1986.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 51/1991
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 34, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 39
 Riparazione abitazioni e completamento edifici
nelle zone terremotate
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi per i mutui a breve termine di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.450 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.450 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1991.
L' onere di lire 4.350 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 4.350 milioni.
Al predetto onere di lire 4.350 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6990 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40
 Contributi straordinari alle Comunità montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, negli anni 1986-1987-1988, contributi straordinari a favore del Consorzio dei Comuni denominato Comunità Collinare del Friuli e delle Comunità montane di cui alla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall' art. 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti per le finalità di cui al primo comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, in ognuno degli anni considerati, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Per le suddette finalità, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio economia montana - Categoria XI - il capitolo 5871 con la denominazione: << Contributi a favore delle Comunità montane terremotate e della Comunità collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.680 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere di lire 14.040 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.