LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 38
 Intervento di cui all' articolo 5, II comma,
della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario di lire 250 milioni per la ristrutturazione, il riattamento e il restauro dell' edificio del Ferdinandeo, in Trieste, nel quale possa trovare sede anche l' istituzione permanente prevista dal secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62.
Ferma restando la destinazione dell' immobile a finalità di carattere educativo, culturale e sociale, e la parziale utilizzazione dello stesso da parte dell' Istituzione di cui al comma precedente, per la concessione del contributo straordinario ivi autorizzato si applicano le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7103 con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Trieste per la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro dell' edificio del Ferdinandeo in Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7085 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, VIII comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 del 29 gennaio 1986.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 51/1991
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 34, comma 1, L. R. 14/1994