LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2

Attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente la sistemazione definitiva del personale giovanile di cui al decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1986
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 8
 
Per l' attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli enti specificati nel precedente articolo 1 sono tenuti a comunicare alla Regione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, alla medesima data soprarichiamata, i pubblici concorsi, nonché le riserve previste fino al 31 dicembre 1986 dall' articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Fino a quando non saranno espletate le procedure di immissione in ruolo del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e salvo quanto previsto al precedente comma, gli enti indicati nel precedente articolo 1 non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto cessa, in ogni caso, dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli enti sopra richiamati non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.