LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2

Attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente la sistemazione definitiva del personale giovanile di cui al decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/01/1986
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 
Al fine di provvedere alla sistemazione definitiva del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, i posti di organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di comuni e province, le Aziende municipalizzate, le Unità sanitarie locali, le Aziende autonome di turismo, i Consorzi o Enti di bonifica, gli Istituti autonomi case popolari e relativi Consorzi ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di concorso per titoli, e per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l' idoneità, agli idonei iscritti nella predetta graduatoria unica regionale che prestino servizio presso gli enti sopraindicati.
I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità sostenuti ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e, a parità di merito, da quelli di cui all' articolo 5 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, al personale per il quale sia stato adottato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di assegnazione temporanea ai sensi del secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, sono attribuiti i posti di organico disponibili presso gli enti ai quali è stato assegnato.
Il 75% dei posti che, dopo l' applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l' applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nel precedente primo comma, sono attribuiti a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di scadenza del periodo di quattro mesi di cui al precedente primo comma, agli idonei iscritti nella graduatoria che non abbiano trovato sistemazione in applicazione dei precedenti commi. Anche in questo caso l' attribuzione ha luogo per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l' idoneità.