LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 1986, n. 12

Intervento regionale a favore della << Conferenza permanente mediterranea di studi sulla cooperazione internazionale >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/04/1986
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 2
 
La misura della sovvenzione di cui all' articolo precedente sarà determinata in base al bilancio preventivo che a tal fine l' ente beneficiario dovrà presentare all' Amministrazione regionale entro il mese di ottobre di ogni anno.
La sovvenzione sarà concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e contestualmente erogata, in via anticipata, in unica soluzione.
È fatto obbligo all' ente beneficiario di presentare all' Amministrazione regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, una dichiarazione dalla quale risulti in dettaglio la specifica destinazione data alla sovvenzione nel corso dell' anno precedente.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 122, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.