LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VII
 ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 63
 Interventi diretti ad incrementare
la produzione legnosa
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 63, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 6253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 64
 Studi e ricerche nel settore energetico
Per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 2, lettera a), della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8757 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 65
 Ripristino dell' efficienza produttiva delle
aziende artigiane danneggiate da calamità naturali
Il limite di impegno di lire 95 milioni autorizzato per il settore dell' industria e dell' artigianato con l' articolo 19, quinto comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, viene ridotto di lire 45 milioni a decorrere dall' anno 1985.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 45 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1993.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1985, un limite di impegno di lire 45 milioni per il settore dell' artigianato.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 45 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 135 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 66
 Anticipazione spese vitto vigili del fuoco
Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1985 il recupero di pari importo - ai sensi del secondo comma del suddetto articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 - sul capitolo 911 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
Art. 67
 Finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme
In relazione alle particolari esigenze di valorizzazione turistica del territorio comunale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario di lire 300 milioni nell' anno 1985, da utilizzarsi per le finalità istituzionali del Comune medesimo.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 46, primo comma, L. R. 25/1985
2Primo comma sostituito da art. 46, primo comma, L. R. 25/1985
Art. 68
 Società operaia di mutuo soccorso
e istruzione di Pordenone
Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 78, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società operaia di mutuo soccorso e istruzione di Pordenone un ulteriore contributo straordinario di lire 150 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1985.
Detto onere fa carico al capitolo 7087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 69
 Consorzio Comuni del Bacino Imbrifero
Montano del Tagliamento
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento nelle province di Udine e Pordenone un finanziamento straordinario per il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio medesimo.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 70
 Modifica dell' autorizzazione di spesa per gli interventi
di cui alla legge regionale 21 novembre 1983, n. 81
L' autorizzazione di spesa di lire 6.500 milioni per l' anno 1985 prevista dall' articolo 53 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotta a lire 6.000 milioni e ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 7626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 71
 Modifica ed integrazione dell' autorizzazione di spesa per
gli interventi di cui alla legge regionale 16 giugno
1983, n. 56
Le autorizzazioni di spesa previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56 e dall' articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, vengono complessivamente ridotte di lire 1.100 milioni, e precisamente in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 7/1999
Art. 74
 Modifica dell' articolo 8
della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65
All' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è aggiunto il seguente comma:
<< Potranno, altresì, essere concessi contributi per il miglioramento e l' incremento del patrimonio silvo pastorale. >>

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 75
 Modifica dell' articolo 8
della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10
All' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, << Interventi straordinari a favore delle Società Industriali Zanussi SpA di Pordenone e società controllate >>, è soppresso il periodo << o, comunque entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge >>.
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Rimane inefficace l'iterazione dell'abrogazione di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 10/2012.
Art. 77
 
Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dall' 1 al 55, dal 63 al 69 e con l' articolo 71 della presente legge, pari a lire 363.693 milioni, suddivisi in ragione di lire 96.469 milioni per l' anno 1985, di lire 112.172 milioni per l' anno 1986 e di lire 155.052 milioni per l' anno 1987, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dal 56 al 62 del Titolo VI della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l' anno 1987, trova copertura nei fondi assegnati per l' anno medesimo con l' articolo 10, secondo comma, lettera a), della legge 11 novembre 1982, n. 828, così come modificato dall' articolo 11, ventunesimo comma, della legge finanziaria dello Stato 1985, ed iscritti per l' anno 1987 sul capitolo 684 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 78
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1985.