LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE E D' INTERESSE PUBBLICO
CAPO I
 Interventi di sistemazione idrogeologica
Art. 34
 Sistemazione idraulico - forestale
Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 6199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
CAPO II
 Opere pubbliche e d' interesse pubblico
Art. 35
 Studi e progettazione per opere idrauliche
ed igienico - sanitarie
Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1985, di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 400 milioni per l' anno 1987, il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 36
 Interventi per la realizzazione
di opere pubbliche e di interesse pubblico
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Fra le opere ammissibili alla concessione dei contributi di cui ai citati articoli 1 e 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è compresa anche la realizzazione della sede dell' Amministrazione provinciale di Pordenone.
Per le finalità previste dall' articolo 7 bis della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 19 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 37
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 1.200 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, sono autorizzati:
a) per le finalità previste dal combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma, la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
b) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera b) del primo comma e del secondo comma, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni per l' anno 1985. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al capitolo 5320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
c) per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni per l' anno 1985. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1984, n. 24, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Al fine di dotare la città di Trieste di uno stadio adeguato, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 10.000 milioni a titolo di concorso nella spesa a ciò necessaria. Per l' erogazione di detto finanziamento si applicano le norme di cui all' articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Detto onere fa carico al capitolo 5323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 38
 Adeguamento delle sale di uso pubblico
alle disposizioni antincendio
Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 e 1987, fa carico al capitolo 6451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
CAPO III
 Interventi di tutela ambientale
Art. 39
 Spese per la tutela ambientale
Per le iniziative previste dall' articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare anche fondi regionali. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 247 milioni, suddivisa in ragione di lire 47 milioni per l' anno 1985 e di lire 200 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 247 milioni fa carico al capitolo 6192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
L' autorizzazione di spesa di lire 205 milioni per l' anno 1986, prevista dall' articolo 60 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotta di lire 5 milioni.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica finanziamenti per l' attuazione dei progetti di conservazione e ricostituzione vegetale connessi con i piani di riordino fondiario o di irrigazione, specificati all' articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 7508 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 ed al bilancio per l' anno 1985.
Note:
1Terzo comma abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
2Quarto comma abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
CAPO IV
 Opere portuali e marittime
Art. 40
 Programmi di investimento nel Porto di Trieste
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1985, 6.000 milioni per l' anno 1986 e 12.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 41
 Raccordo ferroviario al servizio
del Porto di Monfalcone
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, 2.500 milioni per l' anno 1986 e 4.500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 42
 Potenziamento dello scalo di Porto Nogaro
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8589 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 43
 Reimpiego contributi FERS
Nel quadro del reimpiego dei finanziamenti assegnati alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal Fondo Europeo di sviluppo regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i finanziamenti già concessi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e dell' articolo 49 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura della spesa per la realizzazione, nel porto di Trieste, delle opere e delle infrastrutture ammesse al contributo del fondo medesimo.
Per l' erogazione del finanziamento integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44.
Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 44
 Opere marittime e di navigazione interna
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.